Ricorso Invalidità: Nuove Procedurale dal 2012

Redazione:

Se devi presentare un ricorso invalidità, con l’inizio del 2012, si è riformato l’iter processuale da seguire per presentare i ricorsi che riguardano: invalidi civili, persone con disabilità visiva, individui colpiti da deficit della funzione uditiva, titolari delle pensioni d’inabilità e di assegno ordinario d’invalidità “pensionabile” (vale a dire rette attribuite a dipendenti che, in modo totale o parziale, sono diventati dei portatori di handicap durante l’esecuzione della loro attività professionale o che, se già disabili al momento dell’assunzione, si sono aggravati svolgendo il proprio lavoro).

Ricorso Invalidità: Procedure più snelle

ricorso invalidita'Allo scopo di rendere più snelli i contenziosi di ricorso invalidita’ in materia previdenziale contenendo la relativa durata dei processi nei termini previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848), infatti, l’art. 38 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98 (convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011) prevede l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio con l’introduzione dell’art. 445 bis del codice di procedura civile.

Di conseguenza, come si legge nella circolare Inps n. 168 del 30 dicembre 2011, «sancisce per le controversie in materia di invalidità civile – cecità civile – sordità civile – handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della verifica delle condizioni sanitarie addotte a sostegno delle pretese che si intendono far valere in giudizio. Ne consegue che l’espletamento del suddetto accertamento diventa condizione di procedibilità della domanda medesima ai fini del riconoscimento in giudizio dei diritti in materia di invalidità».

Questo significa che non c’è più la possibilità di affidarsi alle vie giudiziali.

È, comunque, da porre l’accento sul fatto che si estinguono di diritto i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS (dal valore non superiore a EUR 500,00 – Cinquecento Euro), pendenti nel primo grado di giudizio fino al 31 dicembre 2010 e per i quali non sia intervenuta sentenza a tale data. Il riconoscimento della pretesa economica è a favore del ricorrente. L’estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d’ufficio.

Ricorso Invalidità: Nuovo Iter Procedurale

ricorso invalidita'Per riassumere quanto stabilito dalle norme e dalle circolari riportate a pie’ di pagina inerente il ricorso invalidità, si segnala quindi che, da domenica 1 gennaio 2012, gli interessati a presentare un ricorso invalidità in materia previdenziale dovranno seguire il seguente iter procedurale:

  1. Chi intende proporre in giudizio una domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice del tribunale presente nel capoluogo di provincia in cui risiede, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede.
  2. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
  3. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
  4. La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
  5. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare (con atto scritto e depositato in cancelleria) se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
  6. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese.
  7. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
  8. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Le sentenze pronunciate nei giudizi sono inappellabili.

Ricorso Invalidità: Riferimenti Legislativi

Legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.

http://www.privacy.it/legge1955848.html

Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Introduzione del nuovo art. 445 bis – Nuova modalità di ricorso in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%2520numero%2520168%2520del%252030-12-2011.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

Circolare INPS del 30 dicembre 2011, n. 168

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%20168%20del%2030-12-2011.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI

Legge 12 giugno 1984 n. 222 – Revisione della disciplina della invalidità pensionabile – (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165)

http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%201%20del%203-1-1985.htm

Se hai domande inerente l’argometo ricorso invalidità non esistate a contattare la nostra redazione, provvederemo nel più breve tempo possibile ad inoltrale le tue domande all’associazione Diritti Diretti, o se preferisci puoi contattarla direttamente tramite l’email info@dirittidiretti.it oppure contattando il numero verde 800 910 580.

ARTICOLO A CURA DI:
Simona Petaccia per Diritti Diretti Onlus
Sito Web: www.dirittidiretti.it
••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••

NOTA BENE
I contenuti di questo articolo sono l’espressione delle conoscenze e del lavoro di ricerca dell’autrice e devono essere considerati come tali, ovvero al solo scopo informativo.
Pertanto, Simona Petaccia si riserva il diritto di non essere responsabile per l’attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni fornite.
Di conseguenza, responsabilità riguardo danni causati con l’uso delle informazioni fornite, comprese informazioni incomplete o errate, verranno respinte.

Redazione - Ability Channel
Dal 2011 la redazione di Ability Channel tiene informati i suoi lettori su tutto ciò che riguarda il mondo della disabilità: partendo dalle patologie, passando per le attività di enti ed associazioni, fino ad arrivare a raccontarne la spettacolarità sportiva paralimpica. Ability Channel è l'approccio positivo alla disabilità, una risorsa fondamentale della nostra società.

ARTICOLI CORRELATI

Resta aggiornato

Riceverai nella tua e-mail tutti gli aggiornamenti sul mondo di Ability Channel.

 

Carrozzine per disabili: tutto quello che c’è da sapere

Contenuto sponsorizzato
 

Autonomia e Libertà sinonimi di viaggio

Contenuto sponsorizzato