Terapisti in classe: cosa dice la Raccomandazione n. 1/2025
Con la Raccomandazione n. 1/2025, il Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità interviene su una questione che negli ultimi anni ha creato difficoltà concrete nella vita scolastica di molti studenti con disabilità: l’accesso in aula dei terapisti incaricati dalle ASL o da enti autorizzati.
In numerosi casi, infatti, le famiglie si sono trovate di fronte a ostacoli burocratici quando hanno chiesto che il professionista sanitario che segue il proprio figlio potesse entrare in classe durante l’orario di lezione, nonostante tale intervento fosse previsto come essenziale nel piano terapeutico individuale.
La segnalazione di una madre e l’indagine nazionale
La Raccomandazione nasce dalla denuncia di una madre alla quale era stato impedito di far entrare in aula il medico della ASL incaricato di seguire il figlio con disturbo dello spettro autistico.
La scuola aveva subordinato l’ingresso del professionista al consenso formale di tutti i genitori degli altri alunni della classe.
A seguito della segnalazione, il Garante ha avviato un’indagine su scala nazionale, rilevando che richieste simili — autorizzazioni collettive, certificazioni aggiuntive, persino il casellario giudiziario del terapista — rappresentano una prassi diffusa in diversi istituti scolastici italiani.

Perché queste richieste sono illegittime
Secondo l’Autorità, tali procedure costituiscono un ostacolo al diritto allo studio e alla piena partecipazione scolastica degli studenti con disabilità, diritti tutelati sia dalla normativa italiana sia dalla Organizzazione delle Nazioni Unite attraverso la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.
Il professionista esterno:
- è già qualificato e autorizzato dall’ente di appartenenza (ASL o struttura accreditata);
- opera esclusivamente con l’alunno destinatario dell’intervento;
- non interagisce con gli altri studenti della classe;
- non determina alcuna violazione della privacy.
Di conseguenza, richiedere il consenso delle altre famiglie o documentazione aggiuntiva risulta una misura sproporzionata e non necessaria.
La decisione: autorizza solo il dirigente scolastico
Il Garante ha chiarito che l’unica autorizzazione necessaria per l’accesso in classe di un professionista sanitario esterno è quella del dirigente scolastico.
Nessun consenso collettivo.
Nessuna richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli già previsti per l’esercizio della professione.
La Raccomandazione n. 1/2025 rappresenta quindi un passaggio importante per eliminare prassi discriminatorie e garantire continuità terapeutica agli studenti con disabilità, evitando che la burocrazia comprometta interventi fondamentali per il loro percorso scolastico.
Un principio che tutela le famiglie
Questa Raccomandazione rappresenta un passaggio decisivo per le famiglie che, oltre alla gestione quotidiana delle difficoltà, si trovano troppo spesso a dover affrontare ostacoli amministrativi non previsti dalla legge. Garantire l’accesso dei terapisti in classe significa assicurare continuità alle cure, coerenza nel percorso educativo e rispetto della dignità dello studente. La scuola è un luogo di crescita e formazione, non uno spazio in cui i diritti devono essere negoziati. Eliminare prassi arbitrarie e semplificare le procedure significa alleggerire il carico sulle famiglie e riaffermare un principio chiaro: quando un intervento è previsto nel piano terapeutico, deve poter essere attuato senza barriere.