Esiste una proposta di legge per l’eutanasia in Italia?

Redazione:

In Italia non esiste una proposta di legge per l’eutanasia che sia poi stata convertita in una normativa che disciplini la materia. Di fatto il Bel Paese ha un vuoto legislativo abbastanza significativo sull’argomento. In passato la Corte Costituzionale ha dato mandato al Parlamento di risolvere la questione, anche con tempi abbastanza celeri, in quanto ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma penale che sanziona l’istigazione o l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.).

La situazione attuale però racconta ancora di un Paese incerto che ha fatica ad accettare l’eutanasia, sebbene ci sono state (e ci sono tuttora) iniziative che provano a cambiare la legislazione corrente.

La proposta di legge sull’eutanasia di Mantero

Nel 2018 il senatore Matteo Mantero (ex Movimento 5 Stelle, ora Potere al Popolo) depositò una proposta di legge sull’eutanasia. Le “Disposizioni in materia di Eutanasia“ sono composte da 8 articoli, di cui però non si hanno aggiornamenti significativi riguardanti l’iter. Di seguito i dettagli del testo:

  • ART. 1: La proposta di legge sottolinea la tutela per il diritto alla dignità e all’autodeterminazione della persona, garantendo una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie;
  • ART. 2: con il termine Eutanasia o trattamento eutanasico si intende “la somministra­zione, da parte del personale medico, di far­maci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte imme­diata e indolore”;
  • ART. 3: ha diritto di richiesta di eutanasia il paziente “maggiore di età e capace di intendere e di volere, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”;
  • ART. 4: la richiesta di Eutanasia deve essere una “scelta libera, certa e consapevole, ben pon­derata e volontaria e deve essere redatta per atto pubblico o mediante scrittura privata au­tenticata, alla presenza di almeno due testi­moni, datata e sottoscritta dal disponente e dai testimoni”. Può comunque essere ritirata in qualsiasi momento;
  • ART. 5: spetta al medico accettarsi che sussistano tutte le condizioni per il trattamento eutanasico (quindi si deve riferire all’articolo 3), che dovranno essere confermate anche da un altro operatore sanitario. Entrambi dovranno redigere un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente e che il trattamento rispetti la dignità della persona, senza farla soffrire;
  • ART. 6: in caso di morte per via eutanasica, la persona sarà “dichiarata dece­duta di morte naturale a tutti gli effetti di legge”. La dichiarazione documentata dal paziente sarà invece inserita all’interno della cartella clinica dello stesso;
  • ART. 7: “Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si appli­cano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici”, ma solo in determinate situazioni:
    • la richiesta del paziente deve essere attuale e inequivocabilmente accer­tata;
    • la richiesta rispetta le disposizioni inerenti l’articolo 3;
    • il paziente è stato ben informato “sulle sue condizioni e su tutte le possibili alternative tera­peutiche e prevedibili sviluppi clinici e ab­bia discusso di ciò con il medico nel ri­spetto di quanto disposto dall’articolo 5”;
    • il trattamento “rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche”.
  • ART. 8: “Il Ministro della salute presenta annual­mente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge”.

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proposta di legge eutanasia in Italia
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Proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia

Un caso più recente è la proposta di legge di iniziativa popolare “Disposizioni in materia di morte volontaria e medicalmente assistita“, anche nota come “Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia“ o proposta per suicidio assistito, composta anch’essa da 8 articoli:

  • ART. 1: proposta di legge che “disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile o con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita”;
  • ART. 2: il termine morte volontaria medicalmente assistita indica “il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale”;
  • ART. 3: può farne richiesta “la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili”. Nel dettaglio, la persona deve:
    • “essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile”;
    • “essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”;
    • “essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale”.
  • ART. 4: la richiesta può essere ritirata in qualsiasi momento, ma in caso di ricorso alla pratica “deve essere manifestata per iscritto e nelle forme previste dall’articolo 602 del codice civile” o “può essere espressa e documentata con qualunque dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà”. Inoltre “deve essere indirizzata al medico di medicina generale o al medico che ha in cura il paziente ovvero a un medico di fiducia”;
  • ART. 5: disciplina i dettagli delle modalità di morte per eutanasia in vari commi e specifica che tale decesso “è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge”;
  • ART. 6: verranno istituiti i Comitati per l’etica nella clinica presso le Aziende Sanitarie Territoriali;
  • ART. 7: “Le disposizioni contenute negli articoli 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario e amministrativo che abbiano dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita”. Inoltre, “non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita” se si rispettano le condizioni poste dall’articolo 3;
  • ART. 8: il Ministero della Salute deve presentare una “relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge”, oltre a definire strutture, modalità e procedure necessarie a garantire il trattamento eutanasico.

Nel luglio 2021 il testo base è stato approvato dalle Commissioni Giustizia e Affari Sociali della Camera: Pd, M5S, Leu, Italia Viva, Azione e +Europa a favore, Forza Italia, Fratelli d’Italia e la Lega contro. Il 25 ottobre 2021 il testo sarebbe dovuto essere esaminato dall’Aula della Camera, ma Marco Cappato ha spiegato che tale data è stata rinviata per il “ritardo nell’espressione dei pareri da parte del Governo Draghi sugli emendamenti”.

Cosa chiede il Referendum sull’Eutanasia Legale

Viste le lungaggini burocratiche della politica, l’Associazione Luca Coscioni sta provando a legittimare il trattamento attraverso il Referendum sull’Eutanasia Legale, che ha raccolto più di un milione 230mila firme. In particolare, il referendum vorrebbe parzialmente abrogare l’articolo 579 del codice penale, cioè legittimare l’eutanasia attiva, riscrivendolo la norma nel seguente modo:

“Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577] se il fatto è commesso:

  1. Contro una persona minore degli anni diciotto;
  2. Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
  3. Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno [613 2].”

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Angelo Andrea Vegliante
Da diversi anni realizza articoli, inchieste e videostorie nel campo della disabilità, con uno sguardo diretto sul concetto che prima viene la persona e poi la sua disabilità. Grazie alla sua esperienza nel mondo associazionistico italiano e internazionale, Angelo Andrea Vegliante ha potuto allargare le proprie competenze, ottenendo capacità eclettiche che gli permettono di spaziare tra giornalismo, videogiornalismo e speakeraggio radiofonico. La sua impronta stilistica è da sempre al servizio dei temi sociali: si fa portavoce delle fasce più deboli della società, spinto dall'irrefrenabile curiosità. L’immancabile sete di verità lo contraddistingue per la dedizione al fact checking in campo giornalistico e come capo redattore del nostro magazine online.

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