L’Iva agevolata al 4 per cento, no alla ricarica elettrica dell’auto

Redazione:

È stato chiesto un chiarimento all’Agenzia delle entrate sulla possibilità di applicare l’Iva agevolata al 4 per cento, oltre che sull’acquisto dell’auto elettrica destinata ad una persona disabile, anche sull’acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per alimentare la stessa auto elettrica. La risposta dell’Agenzia è stata negativa. La cessione della stazione di ricarica dell’auto elettrica sconta l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

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Iva al 4 per cento per ricarica auto elettrica: le motivazioni del No

La motivazione di tale precisazione – contenuta nella risposta n. 334/2020 – chiarisce che una persona con disabilità non può fruire dell’Iva agevolata al 4 per cento poiché la stazione di ricarica non costituisce un “pezzo” destinato all’adattamento del veicolo del disabile.

L’Agenzia arriva a tale conclusione dopo un excursus delle agevolazioni a favore dei soggetti con ridotte capacità motorie, partendo dalle disposizioni iniziali che prevedevano l’aliquota Iva ridotta solo per i disabili muniti di patente speciale, poi estesa a tutti i disabili (articolo 8, comma 3, legge n. 449/1997).

Lo scorso anno il beneficio dell’Iva al 4 per cento è stato esteso anche ai veicoli con motori ibridi ed elettrici (articolo 53-bis Decreto legge n. 124/2019). Quindi il numero 31) della Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972 risulta così riformulato:

  • L’Iva del 4 per cento si applica alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”.

Inoltre il successivo punto 33) stabilisce che l’aliquota Iva del 4 per cento si applica alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32”.

L’Agenzia ritiene, invece, che la stazione di ricarica non sia un elemento indispensabile “in via esclusiva” al funzionamento dell’auto, poiché non è un pezzo destinato all’adattamento del veicolo utilizzato dal portatore di handicap. La ratio della norma è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori degli apparecchi dedicati a chi ha problemi o ridotte capacità motorie (circolare n. 46/2001). Si vuole escludere la possibilità di estendere l’agevolazione a soggetti non disabili.

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