La teleassistenza infermieristica va considerata esente da Iva?

Redazione:

L’Agenzia delle Entrate si disimpegna con innovative modalità di effettuare le prestazioni sanitarie e trova una soluzione interpretativa al passo con i tempi per determinare l’esenzione Iva per le prestazioni di teleassistenza infermieristica.

Teleassistenza infermieristica: ecco cosa c’è da sapere

Il caso nasce da un’istanza presentata da una società del settore sanitario che aveva chiesto l’esenzione dall’Iva per le prestazioni di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di teleassistenza infermieristica per curare e assistere i malati di Parkinson, tramite l’impiego di linee telefoniche e della piattaforma digitale “e-Health”, in quanto sono prestazioni eseguite da professionisti abilitati, per finalità diagnostiche, di cura e riabilitazione.

In un primo tempo la risposta della Direzione regionale interpellata era stata negativa, sul presupposto che le prestazioni rese dalla società nei confronti dei malati di Parkinson attraverso colloqui telefonici, non erano attività mediche finalizzate alla cura del paziente ma prestazioni dirette alla mera assistenza. Ad una nuova istanza l’Agenzia ha dato, invece, risposta positiva (n.215 del 26 marzo 2021), anche sulla base di nuove informazioni fornite dal soggetto che ha presentato l’istanza.

Le nuove informazioni dell’istante fanno emergere che l’attività erogata prevede una moderna organizzazione con un sostegno infermieristico a distanza nella diagnosi e nella gestione infermieristica della sintomatologia del morbo di Parkinson attraverso una piattaforma che, oltre a permettere un continuo supporto al paziente a domicilio, consente ai medici curanti di assumere decisioni cliniche anche al di fuori delle visite ambulatoriali.

La struttura è diretta da un direttore sanitario specializzato nello studio e nella cura della stessa malattia. Gli infermieri preposti all’erogazione del servizio sono infermieri professionali regolarmente abilitati. La teleassistenza infermieristica rientra nelle “prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona” sulla base di quanto indicato nel Piano Nazionale della Cronicità.

A ciascun paziente è dedicato un case manager specialistico con la funzione di educazione terapeutica, oltre all’intervento in Telemedicina, realizzato con una piattaforma digitale di e-Health, con accesso multicanale (fra cui telefono, videochiamata, email).

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Teleassistenza infermieristica: perché rientra nell’esenzione Iva

Sul tema vediamo la base giuridica utilizzata dall’Agenzia per dare parere positivo per l’esenzione da Iva di tali prestazioni. Si parte dalla risoluzione n. 184/2003 laddove “per attività di diagnosi si indica l’attività diretta a identificare la patologia da cui i pazienti sono affetti; – per prestazioni di cura, secondo la normativa vigente, si indicano le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica (…); – per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, prevedono una prevalente prestazione di fare e sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto”.

Si continua con la circolare n. 4/2005 che stabilisce che l’esenzione Iva va limitata alle “prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tale finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia”.

In campo europeo vi sono pronunce della Corte di giustizia Ue in tema di esenzione Iva delle prestazioni mediche ed in particolare viene riconosciuto il carattere dell’esenzione per l’assistenza telefonica nelle prestazioni di cura (sentenza del 5 marzo 2020, causa C-48/19).

Dal punto di vista soggettivo vi sono provvedimenti del Ministero della Salute che inseriscono nell’ambito sanitario, a pieno titolo, anche le categorie di operatori elencati, ad esempio, nel decreto ministeriale 29 marzo 2001.

Facendo un riepilogo e traendo delle conclusioni dall’insieme della normativa europea, nazionale e dall’orientamento già espresso dall’Agenzia, si è stabilito di considerare positivamente l’istanza della società, riconoscendo la validità del titolo di esenzione alle prestazioni effettuate con una modalità innovativa, che si spera in futuro abbia sempre maggiore sviluppo.

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