Il chiropratico può emettere fattura in esenzione Iva?

Redazione:

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sulla possibilità per il chiropratico di emettere fattura in esenzione Iva (sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020), stabilendo quali sono i “paletti”.

Chiropratico esenzione IVA: un lavoro ancora non riconosciuto

È stata data dalla Cassazione una risposta “sostanziale” al problema, poiché la situazione dei chiropratici non è ancora inquadrata dal punto di vista giuridico in modo chiaro e completo.
Si parte da una legge del 2007 (la Finanziaria – n.244), laddove si era previsto l’inserimento dei chiropratici tra i professionisti sanitari di primo grado, ma con il “solito” rinvio ad un regolamento di attuazione sia per la definizione dei caratteri della professione che per l’esercizio concreto della stessa.

Successivamente – con la legge n. 3 del 2018 – si è previsto un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per individuare le funzioni caratterizzanti della professione, compresi i criteri di valutazione dell’esperienza e per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Si è previsto anche un decreto del Ministero Istruzione, Università e Ricerca e Ministero della Salute per definire la formazione accademica e i percorsi formativi integrativi.

Il regolamento non è stato mai adottato. La Cassazione, in più occasioni, ha ribadito l’indispensabilità del regolamento di attuazione quale atto per l’individuazione del profilo professionale del dottore in chiropratica e del relativo percorso didattico. Il corso di laurea magistrale in chiropratica non è stato ancora attivato nell’ordinamento italiano.

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Esenzione Iva in fattura del chiropratico: quando?

Un soccorso esterno è pervenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea che, sul punto, ha scelto un criterio di tipo sostanziale.

Per l’esenzione della prestazione sono necessarie due condizioni. La prima, se si tratta di una prestazione sanitaria alla persona, la seconda, se viene effettuata attraverso l’esercizio delle professioni mediche e paramediche così come stabilite dallo Stato membro (sentenza 27 giugno 2019 – causa C-597/17). Si apre comunque uno spiraglio.

Pur lasciando che siano i singoli Stati membri a controllare che i prestatori di cure mediche interessati possiedano le qualifiche professionali necessarie, si apre alla possibilità di prendere in considerazione – oltre la disciplina della professione prevista dalla normativa dello Stato – altre efficaci modalità di controllo delle loro qualifiche professionali, in funzione dell’organizzazione delle professioni mediche e paramediche nello Stato membro.

La Corte di giustizia presta l’attenzione, dunque, non solo al criterio della regolamentazione della professione da parte dello Stato, ma non esclude che vi siano soggetti che effettuano le stesse prestazioni fuori dell’ambito di tale professione, ma che possiedono qualifiche tali da garantire cure di livello qualitativo simili, in particolare qualora abbiano seguito una formazione proposta da istituti di insegnamento riconosciuti dallo Stato.

In conclusione, perché sia riconosciuta l’esenzione dell’Iva al chiropratico è necessario che le prestazioni alla persona garantiscano sufficienti livelli di qualità e che siano svolte da soggetti che abbiano ricevuto una formazione somministrata da istituti riconosciuti dallo Stato.

La Corte di Cassazione stabilisce l’indirizzo a cui si deve attenere la Commissione tributaria regionale, alla quale si ritrasmette il contesto: “In tema di Iva, il riconoscimento dell’esenzione, prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 18, del Dpr n. 633/72, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l’accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell’istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell’attivazione del relativo corso di laurea magistrale”.

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