Per ottenere l’invalidità civile occorre fare richiesta all’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale). In questo articolo, spiegheremo come, cosa presentare in caso di ricorso e quali sono le principali agevolazioni.
Che cos’è l’invalidità civile?
Sentiamo parlare di invalidità civile con la Legge 118/1971, la quale definisce come invalidi civili tutte le persone con minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale con riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
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Invalidità civile e Inps: quali sono i requisiti?
Chi ha diritto a richiedere l’invalidità civile all’Inps? Come anticipato prima, qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.
Ad avere i requisiti necessari, dunque, sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Domanda invalidità civile all’Inps: come richiederla?
La richiesta dell’invalidità civile all’Inps inizia con il proprio medico curante, nel caso in cui sia abilitato all’Istituto, oppure da un patronato di fiducia. In entrambi i casi, all’INPS viene inviato in via telematica il certificato medico introduttivo (che ha una validità di 90 giorni) che specifica la patologia del richiedente e le sue condizioni. Poi, il medico rilascia all’interessato una ricevuta con un codice identificativo.
Successivamente, usando proprio questo codice, il cittadino potrà inoltrare la domanda di accertamento sanitario all’Inps: in questo modo, l’Istituto potrà verificare il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.
La data della visita sarà comunicata al richiedente nel momento stesso in cui viene inviata la domanda oppure tramite una lettera a casa.
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Domanda invalidità civile per minorenni
Anche i minorenni possono richiedere l’invalidità civile come gli adulti. Ci sono però alcune differenze:
- cambiano i criteri di valutazione dell’invalidità: si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che potrebbe compiere alla sua età (studio, sport e via discorrendo);
- altri specialisti nella commissione (come il neuropsichiatra infantile);
- diversi anche i benefici:
- Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non c’è percentuale);
- Indennità di accompagnamento: rilasciata, come per gli adulti, con specifico riguardo: “Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie”.
I minori con età superiore ai 15 anni possono aver indicata la percentuale nel caso in cui ci sia l’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99 sulle categorie protette.
Tabelle Inps, percentuali e benefici dell’invalidità civile
A seconda della percentuale di invalidità decisa dalla commissione, il cittadino ha accesso a benefici di vario tipo (Legge 509/88):
- invalidità civile meno del 33 per cento: non invalido;
- invalidità civile dal 34 per cento: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale (le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità);
- invalidità civile dal 46 per cento: collocamento mirato;
- invalidità civile dal 51 per cento: congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro);
- invalidità civile dal 67 per cento: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa), tessera regionale di libera circolazione con tariffa agevolata e limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000;
- invalidità civile dal 75 per cento: assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. È incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS;
- invalidità civile dal 100 per cento: fornitura gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. Pensione di inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.
Per approfondire come vengono accertati gli stati di invalidità e quali sono le tabelle seguite dall’Inps, è disponibile online un pratico volume dell’Istituto in materia.
Di seguito, le categorie che possono beneficiare delle misure:
- Per gli invalidi civili:
- pensione di inabilità (invalidi totali);
- indennità di frequenza (minori invalidi);
- assegno mensile (invalidi parziali);
- indennità di accompagnamento.
- Per i ciechi civili:
- pensione ai ciechi assoluti;
- pensione ai ciechi parziali;
- indennità speciale;
- indennità di accompagnamento.
- Per i sordi:
- pensione;
- indennità di comunicazione.
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Inps e pensioni di invalidità civile: aggiornamento 2020
Per ottenere la pensione di invalidità civile bisogna:
- essere riconosciuti inabili totali e permanenti (100%);
- avere un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- disporre di un reddito annuale personale non superiore a 8.469,63 euro in caso di pensionato singolo e 14.447,42 euro in caso di pensionato congiunto.
Proprio le pensioni sono al centro di importanti aggiornamenti. Tutto è iniziato il 23 giugno 2020, quando la Corte costituzionale ha definito i 285,66 euro mensili previsti “non sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita” di un invalido civile, chiedendo così un “incremento al milione” (di 516,46 euro, previsto dalla legge 448 del 2011).
L’incremento è stato adeguato con la conversione in legge del Decreto Rilancio. Dal 1° agosto 2020, infatti, il Parlamento ha risposto alla pronuncia della Consulta, e ha inserito un emendamento (non retroattivo) che aumenta l’assegno agli inabili al lavoro fino a 516,46 euro.
Con il Decreto Agosto del 14 agosto 2020 (n. 104), però, l’importo è aumentato ancora, salendo a 651,51 euro. Tale cifra, però, non è destinata a tutti, ma solo ai richiedenti con determinati requisiti:
- persone con un’invalidità civile al 100 per cento;
- hanno compiuto almeno 18 anni;
- nel caso del pensionato solo, avere un redditto personale di 8.469,63;
- nel caso di pensionato congiunto, avere un redditto di 14.447,42.
Successivamente, il 23 settembre 2020, l’Inps ha recepito e confermato il desiderio della Corte costituzionale, fissando la decorrenza al 1° agosto 2020. Insomma, l’aumento delle pensioni di invalidità civile è confermato a 651,51 euro per 13 mensilità.
Inps e invalidità civile: l’assegno mensile
Un altro beneficio importante è l’assegno mensile, che al momento è fermo ai 286,81 euro per 13 mensilità. Per ottenerlo, occorre:
- avere un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.926,35 euro;
- non svolgere attività lavorativa.
Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento trova riferimento nella Legge 18 del 1980 e:
- non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è subordinata a limiti di reddito;
- è indipendente dall’età della persona;
- è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
- non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Sostanzialmente, spetta a chi ha una minorazione senza tenere in considerazione l’età e la distinzione tra disabilità e anzianità. Per avere il beneficio, l’invalido al 100 per cento deve:
- essere impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e quindi necessitare di un’assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana;
- essere cittadino italiano;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- risiedere in Italia.
L’importo del beneficio cambia ogni anno. Per il 2020 sono:
- 520,29 euro per gli invalidi civili;
- 930 euro per i ciechi civili assoluti.
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Visita per invalidità civile all’Inps
Si tratta di una procedura che si svolge presso la commissione medica della ASL di appartenenza. Tale organo è composto da un medico specialista in medicina legale (con il ruolo di presidente), due medici (di cui uno specializzato in medicina del lavoro), dal 1° gennaio 2020 da un medico INPS e, infine, da un sanitario dell’ANMIC (Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili).
Il compito di questa commissione è valutare i sintomi del richiedente, ognuno dei quali assume un punteggio in base al Decreto Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992.
A seguito della visita, all’Inps sarà rilasciato un verbale con il giudizio espresso sul richiedente. Nel caso in cui è unanime, il verbale è convalidato e inviato al cittadino. In altri casi, invece, la pratica può essere sospesa e alla persona vengono richiesti altri documenti sanitari per ulteriori accertamenti.
L’art. 6 della Legge 80/2006, però, ha introdotto un’ulteriore misura: visto che la procedura è identica sia per ottenere l’invalidità civile che per la situazione di handicap, si possono unificare le due visite di accertamento.
Come fare ricorso all’Inps per l’invalidità civile
Il richiedente ha la possibilità di fare ricorso se ritiene che la commissione non ha valutato adeguatamente il proprio caso. Esistono due tipologie di strade che possono essere percorse:
- ricorso giurisdizionale – Può essere fatto entro 6 mesi dal ricevimento del verbale e, dal 1° gennaio 2012 con la Legge n. 111/2011, bisogna recarsi al Tribunale di residenza e presentare l’istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP);
- ricorso amministrativo – Utilizzabile nel caso in cui sono stati rigettati o revocati i benefici economici amministrativi. Si può fare per via telematica utilizzando il codice PIN dell’Inps nella sezione “Ricorsi On Line” oppure farsi aiutare dal patronato o da altri intermediari abilitati all’Istituto.
Numero verde Inps per invalidità civile
È possibile contattare l’Inps al numero verde gratuito da rete fissa 803 164 o dal cellulare con tariffa a pagamento (in base al proprio gestore) 06 164 164.
Inps e modulistica per invalidità civile
Ecco alcuni link utili per trovare moduli e link inerenti la presentazione della domanda all’Inps: