L’indennità di accompagnamento è disciplinata dalla Legge 18 del 1980. L’indennità, così come il relativo assegno di accompagnamento, spetta a tutti colo che abbiano una minorazione, senza prendere in considerazione l’età dell’individuo e senza distinzione tra disabilità e anzianità.
Per le persone che hanno superato i 65 anni di età, però, è subordinata alla difficoltà o all’impossibilità di svolgere compiti e funzioni in autonomia (art. 6, D. lgs. 509/1988).
Non viene tenuto in nessun conto il reddito delle persone come criterio per poter ricevere l’assegno per l’indennità, basandosi la legge sul principio dell’assistenza e non delle condizioni economiche. L’assegno, inoltre, non è soggetto a tassazione.
Come avere l’indennità di accompagnamento?
Hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi civili che hanno ottenuto il riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% per affezioni fisiche o psichiche e che:
- siano impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e quindi necessitino di un’assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana;
- siano cittadini italiani;
- siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o siano cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- risiedano in Italia.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
A partire dal 25 giugno 2014 ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all’indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.
L’indennità è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche alle persone con minorazione che abbiano fatto domanda dopo il compimento del 65esimo anno di età. È inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali.
Come fare domanda di indennità di accompagnamento
Come le altre provvidenze economiche connesse con lo stato di invalidità civile, l’indennità di accompagnamento può essere concessa solo dopo la verifica dei requisiti sanitari necessari effettuata da opportune commissioni mediche.
La certificazione rilasciata, che andrà allegata alla richiesta, deve contenere una diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione dello stato del dichiarante, che deve essere definito “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. Il verbale definitivo viene poi inviato al cittadino dall’INPS. Una volta ottenuto il certificato, la domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica.
L’indennità di accompagnamento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL. A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso.
Importo indennità di accompagnamento
L’importo dell’indennità di accompagnamento può variare di anno in anno. Per il 2021 la somma ha subito dei piccoli incrementi come riporta l’Allegato 2 della circolare Inps numero 148 del 18 dicembre 2020:
- 522,10 euro per gli invalidi civili;
- 938,35 euro per i ciechi civili assoluti.
Dichiarazione periodica
Entro il 31 marzo di ogni anno, gli invalidi civili che percepiscono l’indennità di accompagnamento sono tenuti a presentare una dichiarazione relativa alla permanenza delle condizioni che consentono di ottenere il beneficio. Sono tenuti a presentare la dichiarazione:
- gli invalidi civili totali titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;
- gli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile.
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Indennità civile per minorenni
La Legge n.114 del 2014 ha apportato una novità importante per ciò che riguarda l’invalidità civile per i minorenni: il minorenne titolare dell’indennità di accompagnamento infatti, non è più tenuto a presentare la domanda all’INPS al compimento della maggiore età.
Prima di questa innovazione, infatti, quando la persona compiva 18 anni, non riceveva in automatico alcuna prestazione economica e, per continuare a percepire l’indennità di accompagnamento o altre provvidenze economiche previste per i maggiorenni, doveva presentare domanda all’INPS.
Una proposta per separare gli anziani dai disabili
Nel corso del 6° Forum Risk Management in Sanità che si è tenuto ad Arezzo nel 2011, Augusto Battaglia, che si è occupato di affari sociali per il Partito Democratico in più legislature, ha lanciato una proposta innovativa di riforma (che almeno fino ad oggi sembra non aver avuto seguito) dell’indennità di accompagnamento che si basa essenzialmente sulla separazione delle persone con disabilità da quelle non autosufficienti per via dell’età, considerando che il 75% della spesa che attualmente l’INPS sostiene per le indennità va a sostenere persone che hanno superato i 65 anni, mentre solo il 25% è destinato alle persone disabili.
“La disabilità colpisce una famiglia in modo improvviso, non è pianificabile – ha detto Battaglia -. Si può essere disabili alla nascita, oppure lo si può diventare a causa di un incidente o di una malattia degenerativa. Nessuno se l’aspetta, nessuno può prevederla”.
“In questo caso – continua -, lo Stato si deve far carico integralmente dell’indennità e degli emolumenti previsti. Per l’anzianità invece è un discorso diverso, tutti invecchiamo, si tratta di un qualcosa di prevedibile e pianificabile. Un lavoratore ha una vita intera per ‘organizzarsi’ l’anzianità”.
Ed è proprio questa la novità proposta da Augusto Battaglia, come si fa già all’estero: “Con il contributo di tutti, con le risorse dello Stato certamente ed anche con la partecipazione dei lavoratori e delle imprese. I lavoratori, come fanno i tedeschi, potrebbero lavorare uno o due giorni in più, rinunciando quindi a delle ferie. Su questo reddito supplementare prodotto andrebbe applicata un’aliquota da destinare proprio all’indennità di accompagnamento. Le imprese, a loro volta, dovrebbero essere aiutate con delle maggiori detrazioni fiscali”.