Applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento per dispositivi medici

Redazione:

La classificazione merceologica dei prodotti rientra nella competenza esclusiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al cui parere è subordinata l’agevolazione.

Due società impegnate nella commercializzazione, promozione, distribuzione e vendita dei dispositivi medici certificati Ce, hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile applicare l’Iva agevolata al 10 per cento su alcuni prodotti descritti nelle risposte n. 271 e 272 del 25 agosto 2020, collegandosi alla previsione di cui all’articolo 1, comma 3 della legge di Bilancio 2019, che consente di estendere l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata a tutti i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Iva agevolata 10 per cento: parla l’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha rimarcato il principio che in tale situazione è preliminarmente necessario il parere di accertamento tecnico da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della della classificazione doganale dei prodotti portati all’attenzione.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli – nella risposta alla richiesta di parere – ha classificato tali prodotti come dispositivi medici “nel rispetto delle Regole Generali per l’interpretazione della Nomenclatura Combinata nell’ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale ‘Prodotti Farmaceutici’ e, più precisamente, al codice NC 3004 9000 […] (per) […] tutte le caratteristiche menzionate dalla nota complementare 1 e di seguito specificate: 

  • porta sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:
    • le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato; 
    • la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione
    • il dosaggio; 
    • le modalità di assunzione. 

Inoltre è confezionato per la vendita al minuto ed è usato solo per un uso specifico contribuendo al benessere e alla salute dell’organismo”. 

In tutti i casi, “gli effetti benefici delle sostanze presenti nella composizione della merce, in grado di promuovere una efficace azione di profilassi, ne giustificano la classificazione tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004”.

Pertanto tali prodotti – che sono solo quelli previsti alla voce 3004 – possono scontare l’Iva agevolata al 10 per cento, come previsto dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972 (link).

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iva agevolata al 10 per cento per dispositivo medico

Iva agevolata 10 per cento, cosa rientra?

Con il collegamento all’articolo 1 della legge di Bilancio è possibile collocare nell’area del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, tra i beni soggetti all’aliquota Iva del 10%, “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata […]”.

In questo modo è possibile risolvere il problema dell’applicazione dell’Iva agevolata al 10 per cento per quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, ma come dispositivi medici, facendoli rientrare nell’ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, che prevede l’aliquota Iva del 10% per “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

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