Lavoro per persone disabili

Cosa significa collocamento mirato e chi ne ha diritto

Il collocamento mirato per disabili comprende tutti gli strumenti che consentono una valutazione lavorativa efficace: ecco come funziona

In base a quanto si legge all’articolo 2 della Legge 68/99 (normativa sulle categorie protette), “per collocamento mirato disabili si intende l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.

Questa legge ha notevolmente modificato la precedente disciplina che regolava l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i disabili (legge n.482/1968): abbandonata l’impostazione assistenzialista delle norme precedenti, getta le basi di una politica attiva che leghi occupazione e formazione, con l’intento di collocare il lavoratore disabile al posto giusto affinché possa esercitare al massimo le proprie capacità lavorative, rappresentando una risorsa attivamente partecipe. 

Vengono quindi valutate le caratteristiche concrete e le potenzialità dei soggetti coinvolti nel sistema del collocamento obbligatorio per consentire il più proficuo inserimento del disabile e la migliore soddisfazione delle esigenze produttive.

A chi spetta il collocamento mirato?

La Legge 68/99 prevede che possano iscriversi al collocamento mirato le persone disoccupate in età lavorativa e in particolare coloro che siano nelle seguenti situazioni:

  • persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • non vedenti o sordomuti (L. 27 maggio 1970, n. 382; L. 26 maggio 1970, n. 381);
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (DPR 23 dicembre 1978, n. 915).

Possono inoltre accedere a questa forma di collocamento i lavoratori che, pur non essendo disabili, appartengono alle cosiddette categorie protette:

  • profughi italiani;
  • familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • orfani e vedove per causa di lavoro, servizio, guerra o equiparati.

Anche le persone nelle condizioni di cui sopra e occupate possono iscriversi al collocamento mirato, purché non superino il limite di reddito valido per conservare o acquisire lo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.

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Come funziona il collocamento obbligatorio

L’aspetto innovativo della legge 68/99 rispetto alla precedente normativa è che non vengono valutate le compromissioni e le incapacità della persona che ne limitavano l’inserimento lavorativo ma, al contrario, vengono evidenziate le capacità e le potenzialità che consentono al disabile di essere produttivo in un contesto lavorativo.

In questo senso risulta indispensabile valutare al meglio le capacità della persona, compito che spetta alle Commissioni Sanitarie (di cui all’art.4 della legge 104/92), composte da un presidente, un medico specialista in medicina legale, un esperto della patologia ed un assistente sociale.

Il compito della commissione è quello di formulare una diagnosi funzionale del disabile per individuare la concreta capacità globale, attuale e potenziale della persona. Per fare questo è necessario raccogliere informazioni anche sulla situazione sociale, familiare, scolare e lavorativa della persona e non solo relative alle competenze, abilità e inclinazioni del soggetto disabile.

I doveri del datore di lavoro

Sono tenuti all’assunzione obbligatoria tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze minimo 15 persone, secondo le modalità indicate dalla Legge 68/99 e il D.Lgs. 469/97.

La riforma del Lavoro approvata dal Ministro Fornero (Legge 92/2012, art. 4, comma 27) ha apportato alcune modifiche per le aziende in materia di calcolo delle assunzioni obbligatorie di persone disabili. La norma riconosce infatti il diritto al collocamento mirato per disabili; a questo scopo sono stati istituiti servizi per l’impiego mirati che, in collaborazione con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio programmano e attuano interventi specifici provvedendo all’avviamento del lavoro.

I datori di lavoro che devono adempiere all’obbligo di assunzione presentano richieste che vengono incrociate con le liste di disoccupati depositate presso i Centri per l’impiego. Per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, la legge n.68 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti al fine di realizzare programmi mirati; le convenzioni prevedono che il datore di lavoro, al termine del programma, si impegni ad assumere il lavoratore.

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Come fare domanda per l’iscrizione al collocamento mirato

I documenti necessari sono:

  • documento d’identità;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri;
  • verbale d’invalidità in originale o dichiarazione di conformità all’originale annotata a margine della copia.

Le novità del Jobs Act

Diversi anni fa Consiglio dei Ministri è andato a rivedere il collocamento mirato all’interno dei decreti attuativi del Jobs Act (legge 10 dicembre 2014, n. 183). Uno dei decreti si intitola infatti “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”.

Il testo introduce la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità tramite chiamata nominativa, ma non di effettuare l’assunzione diretta (potranno essere assunti solo disabili inseriti in apposite liste).

Le aziende potranno quindi calcolare nella quota di riserva i lavoratori disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità, anche se non sono stati assunti tramite le procedure del collocamento mirato. Tra le novità si vede inoltre l’aumento degli incentivi al datore di lavoro da parte dell’INPS per chi assume persone con disabilità intellettive gravi, con una durata più lunga, fino a 5 anni.

Ultima modifica: 28/05/2021

Redazione - Ability Channel

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