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Assegno ordinario di invalidità: tutto quello che c’è da sapere

L’assegno ordinario di invalidità viene erogato dall'Inps e consiste in un contributo economico. Scopri se ne hai diritto e come ottenerlo

L’assegno ordinario di invalidità viene erogato dall’Inps e consiste in un contributo economico (che viene riconosciuto solo previa domanda) a favore di quelle persone la cui capacità lavorativa è ridotta di almeno un terzo per infermità fisica o mentale. Sia chiaro, la presentazione della domanda non implica l’accettazione della stessa e devono sussistere determinati requisiti per essere accolta.

Assegno ordinario di invalidità: chi ne può usufruire

Secondo la normativa vigente, possono usufruire di questo contributo economico i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e i lavoratori iscritti a fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

Non possono richiedere l’assegno di invalidità ordinario i lavoratori del pubblico, che devono sottostare alle discipline speciali previste dalla normativa attuale. Non esiste un requisito anagrafico (lo si può ricevere a qualsiasi età) ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo. Per poter accedere a questo assegno, è necessario che:

  • il lavoratore dimostri la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
  • Aver cessato il lavoro non è un requisito richiesto.

La prestazione è regolata dalla legge 222/1984 e non ha nulla a che vedere con l’assegno di invalidità civile (articolo 13, legge 118/1971). Questa è una una prestazione assistenziale sconnessa dai contributi versati ed ottenibile dai soggetti che rispettano determinati requisiti reddituali.

L’assegno di invalidità civile inoltre viene erogato dopo l’accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica e fa riferimento a tabelle diverse rispetto a quelle dell’assegno ordinario di invalidità, che al contrario è basato sulla diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell’assicurato (Cass. 7770/2006; Cass. 17812/2003).

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Come presentare la domanda per l’assegno ordinario di invalidità

La domanda per l’assegno ordinario di invalidità può essere inoltrata solo per via telematica attraverso diversi canali: online (attraverso il portale dell’Inps se muniti del PIN), per telefono (chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile) o attraverso i patronati. Insieme alla domanda, va presentata la certificazione medica (mod. SS3).

L’assegno ordinario di invalidità, nel momento in cui la domanda viene accolta, viene emesso dal primo giorno del mese successivo (e ha validità triennale). La persona che l’ha richiesto non deve smettere di lavorare. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L’assegno è appannaggio esclusivamente ai lavoratori assicurati che sono iscritti al fondo pensione da almeno 5 anni e che risultano accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.

Assegno ordinario di invalidità: importo e revisione dell’Inps

Secondo quanto dispone l’articolo 9 della legge 222/1984, l’Inps può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi 3 trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il richiedente ad accertamenti medici legali per la revisione dello stato di invalidità. Normalmente tale verifica non è sottoposta a una regolamentazione ben precisa e compete alla libera determinazione dell’ente previdenziale.

L’importo dell’assegno non è universale e si calcola in base ai contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c’era contribuzione antecedente il 1996 e retributivo sino al 2011 se c’erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive; oppure, se c’erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996. Per gli iscritti successivi al 1996 il calcolo è tutto contributivo.

Se l’assegno risulta inferiore al minimo, può essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L’integrazione non spetta però ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo della pensione sociale.

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Quando l’assegno ordinario di invalidità diventa pensione

Una volta raggiunta l’età pensionabile, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma d’ufficio in pensione di vecchiaia (a patto però che cessi ogni attività lavorativa). Per la trasformazione non bisogna presentare una specifica domanda.

Se un lavoratore raggiunge i 66 anni e 7 mesi di età, la sua prestazione sarà trasformata d’ufficio in trattamento di vecchiaia (se sono rispettati i parametri contributivi). L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti e in caso di morte del titolare, i familiari possono ottenere una pensione indiretta.

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Ultima modifica: 21/06/2021

Angelo Dino Surano

Giornalista, addetto stampa e web copywriter con una passione particolare per le storie di successo. Esperto in scrittura vincente e comunicazione digitale, è innamorato della parola e delle sue innumerevoli sfaccettature dal 1983. La vita gli ha messo davanti sfide titaniche e lui ha risposto con le sue armi più potenti: resilienza e spirito di abnegazione. Secondo la sua forma mentis, il contenuto migliore è quello che deve ancora scrivere.