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La prestazione di Ippoterapia può andare in detrazione?

La detrazione delle spese dell'ippoterapia è possibile? Al quesito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate: ecco cos'ha risposto nel dettaglio

Sull’argomento della detrazione dell’Ippoterapia è intervenuta un’interessante risposta data dall’Agenzia delle entrate ad un’associazione autorizzata che, per caratteristiche e statuto, è qualificabile come un ente con finalità di assistenza sociale e che possiede i requisiti fissati dalle linee guida stabilite in materia.

La domanda posta dall’associazione consiste nel conoscere se le prestazioni di terapia assistita con animali rese dall’associazione si possono configurare come prestazioni esenti dall’Iva (articolo 10, coma 1, n.18 e n. 27-ter, del Dpr n. 633/1972) al pari delle attività socio-sanitarie svolte nei confronti di determinati soggetti disagiati, trattandosi di prestazioni sanitarie di riabilitazione e cura alle persone nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

Detrazione Ippoterapia: è consentita?

L’associazione dichiara di essere un’entità senza scopo di lucro, attiva come “struttura sanitaria privata semplice” autorizzata “all’erogazione delle attività di Ippoterapia per disabilità fisiche e psichiche” rientranti tra le “Terapie assistite con gli animali” (TAA) ed altre prestazioni complementari. Vediamo tre casi di regolamentazione della materia:

  1. A livello normativo regionale, ad esempio, sono state emanate dal Friuli Venezia Giulia una legge e una delibera con la quale sono state approvate le linee guida per gli Interventi assistiti con gli animali (IAA, cd. attività terapeutiche e assistite con gli animali, pet therapy). L’associazione, a seguito di tale provvedimento, ha modificato il suo statuto per adeguarlo alle indicazioni della Regione.
  2. A livello nazionale, nell’ambito della Conferenza permanente Governo-Regioni, nel 2015 è stato sottoscritto un accordo, tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che fissa le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, e obbliga gli enti territoriali ad adottare le norme dell’accordo. Il documento definisce anche gli ambiti di intervento degli IAA e le figure professionali necessarie per esercitare la pet therapy.
  3. Il ministero della Salute ha stabilito, inoltre, che le figure professionali interessate, sanitarie e non, dovevano acquisire la specifica idoneità richiesta dall’accordo entro marzo 2018. Riguardo a quest’ultimo requisito l’associazione precisa di disporre delle figure professionali sanitarie riabilitative richieste (equipe multidisciplinari per gli IAA). I collaboratori dell’associazione hanno ottenuto l’idoneità dall’Istituto zooprofilattico delle Venezie (IZV).

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L’Agenzia delle entrate ha dato risposta positiva al quesito (n.560 del 28 novembre 2020), basandosi sulla medesima documentazione regionale e nazionale utilizzata dall’associazione per definire il proprio profilo. In tali atti emerge che la terapia assistita e l’attività assistita con gli animali (AAA) ha un valore terapeutico e riabilitativo (regione Friuli Venezia Giulia).

Inoltre (con l’accordo Governo-Regioni-Province autonome) la terapia assistita con gli animali è qualificata come “intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura dei disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva emotiva e relazionale, rivolta a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo”.

La risposta della detrazione dell’ippoterapia in senso positivo (esenzione d’imposta prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 27-ter, del decreto Iva, in quanto prestazioni socio-sanitarie) è stata data anche per il tipo di attività svolta dall’associazione, le finalità previste dallo statuto, le terapie utilizzate per assistere e curare le persone disabili, attraverso la terapia assistita con gli animali, con lo scopo di migliorare il loro benessere fisico-psichico e favorirne l’inclusione sociale.

Pertanto, per usufruire dell’esenzione, occorre soddisfare contemporaneamente i requisiti oggettivi richiesti dalla disposizione, ossia il tipo di prestazione e il luogo (assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili) e i requisiti soggettivi del personale che svolge l’attività e di chi riceve la prestazione.

Da ultimo occorre ricordare che vi deve essere una prescrizione medica dalla quale risulti la necessità della prestazione sanitaria funzionale alla tutela della salute.

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Ultima modifica: 09/12/2020

Redazione - Ability Channel

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