L’invalidità può essere definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
L’invalidità civile è disciplinata dalle Legge 118/1971, ed è così definita quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro. Per la legge italiana, si considerano invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ciò ci aiuta anche a comprendere che l’invalidità civile è diversa dalla Legge 104, che tra le altre cose definisce lo stato di handicap e permette agevolazioni in diversi contesti. Inoltre, ai soli fini dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Differenza tra requisiti invalidità civile e handicap
L’art. 2 della Legge 118/71, riguardante le norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, stabilisce che “si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Il comma 1 dell’art. 3 della Legge 104/92 definisce lo stato handicap nel seguente modo: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Chi ha diritto all’invalidità civile?
Può presentare domanda di visita di accertamento di indennità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne, che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.
Le persone invalide possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento della loro invalidità. La richiesta di riconoscimento di invalidità può essere presentata:
- dall’interessato che si ritiene invalido;
- da chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel caso degli interdetti);
- da chi cura gli interessi dell’invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).
A oggi, le categorie che possono accedere all’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, gli affetti da talassemia e drepanocitosi.
Invalidità civile per i minorenni
La domanda per l’invalidità civile per minorenni va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come per gli adulti. Cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i benefici riconosciuti.
Si valutano le condizioni del minore in relazione alle attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i coetanei, ecc.) e si possono attribuire:
- Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale);
- Indennità di accompagnamento: rilasciata, come per gli adulti, con specifico riguardo: “Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.”
Esclusivamente per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99 (categorie protette).
Domanda invalidità civile: come richiederla?
Come primo passo è necessario recarsi dal proprio medico curante, se abilitato presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato compila e invia per via telematica dal sito dell’INPS un certificato su apposito modello nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue condizioni. Dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un codice identificativo.
A questo punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e mandare (sempre dal sito dell’INPS) la domanda di visita vera e propria, allegando la propria certificazione medica.
La domanda può essere compilata direttamente dalla persona, dopo essersi registrati ed aver ricevuto un suo PIN identificativo oppure con l’aiuto dello stesso patronato. La data della visita viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si compila e invia la domanda, o successivamente – in genere – tramite una lettera a casa.
Leggi anche: Come richiedere l’Invalidità civile all’Inps e quali sono i benefici
Visita di revisione di invalidità civile
Si svolge presso la commissione medica competente della ASL di residenza che ha il compito di valutare i sintomi della persona. Per ogni sintomo viene assegnato un punteggio (i singoli punteggi sono stabiliti per legge nelle tabelle dell’invalidità civile – Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992) e viene poi formulata la percentuale totale di invalidità.
Dopo la visita, la commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il giudizio espresso. Se il giudizio è unanime il verbale viene convalidato ed inviato alla persona. Al contrario, se non lo è, il tutto viene inviato all’INPS, che può decidere di sospendere la pratica e chiedere altri documenti sanitari alla persona così da effettuare ulteriori accertamenti.
Inoltre, dato che sia per ottenere l’invalidità civile sia la situazione di handicap la procedura è uguale, l’art. 6 Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità offrendo la possibilità, a richiesta dell’interessato, di unificare le due visite di accertamento eliminando il disagio di doversi sottoporre a due visite diverse.
Chi riconosce l’invalidità civile?
L’invalidità civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una specifica Commissione composta da un medico specialista in medicina legale (che assume le funzioni di presidente) e da due medici, di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro.
Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo. Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
Ricorso giurisdizionale e amministrativo
Se la persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera adeguata le proprie condizioni, può fare ricorso giurisdizionale (cioè davanti ad un giudice), con l’assistenza di un avvocato, entro sei mesi dal ricevimento del verbale.
A partire dal 1° Gennaio 2012, con la Legge n. 111/2011, chiunque voglia fare ricorso contro un verbale di invalidità deve recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e presentare l’istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere.
Se il ricorso per l’accertamento dell’invalidità civile viene vinto, i benefici economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile o del riconoscimento dello stato di handicap.
Se il ricorso viene perso, invece, l’interessato dovrà pagare anche le spese processuali qualora il reddito personale sia superiore a Euro 18.592,44 (aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente). Anche in questo caso, il ricorso introduttivo dovrà contenere, in allegato, la copia del documento reddituale a prova di quanto affermato. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare ricorsi.
C’è anche un’altra tipologia di procedura che può essere eseguita, ed è il ricorso amministrativo, che concerne la concessione del beneficio. In particolare, è possibile usufruire di tale procedura nel caso in cui sono stati rigettati o revocati i benefici economici amministrativi (reddito, la cittadinanza o la residenza).
Questo ricorso è disponibile per via telematica, il cittadino deve essere in possesso del PIN rilasciato dall’Inps e andare su “Ricorsi On Line” nell’area dei servizi dell’Istituto. Oppure, può farsi aiutare dal patronato o da altri intermediari abilitati con l’Inps.
Che cos’è il Modello ICRIC
Il modello ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) è un’autocertificazione che deve essere presentata da tutti gli invalidi civili che percepiscono un’indennità di accompagnamento o di frequenza con lo scopo di autocertificare eventuali ricoveri. Si tratta di un modulo obbligatorio da compilare, anche se dal 2018 gli invalidi civili maggiorenni con indennità di accompagnamento non sono più costretti a presentare questo documento.
Percentuale invalidità civile: benefici economici e lavorativi
A seconda della percentuale di invalidità individuata, all’invalido civile vengono riconosciuti una serie di benefici (disciplinata dalla Legge 509/88) la cui entità e tipologia dipendono dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni.
I benefici economici e lavorativi riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL.
- invalidità civile meno del 33 per cento: non invalido;
- invalidità civile dal 34 per cento: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale (le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità);
- invalidità civile dal 46 per cento: collocamento mirato;
- invalidità civile dal 51 per cento: congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro);
- invalidità civile dal 67 per cento: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa), tessera regionale di libera circolazione con tariffa agevolata e limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000;
- invalidità civile dal 75 per cento: assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. È incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS;
- invalidità civile dal 100 per cento: fornitura gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. Pensione di inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.
Per quanto riguarda gli invalidi civili con o superiore all’80%, è data anche la possibilità di accedere alla Pensione di Vecchiaia Anticipata (per le donne a 55 anni + 7 mesi, agli uomini a 60 anni + 7 mesi), per cui a loro la Riforma Fornero non si applica.
Pensione anticipata per malattia
In base alla propria percentuale e alla propria posizione lavorativa, è possibile andare in pensione anticipata per malattia. Non esiste una legge univoca che disciplini la materia, tuttavia esistono diverse possibilità per il prepensionamento per malattia, tra cui anche l’Ape Sociale. Oltre a questa misura, troviamo:
- pensione anticipata precoce;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione per inabilità al lavoro;
- pensione di invalidità civile;
- pensione di inabilità civile.
Punteggi e calcolo invalidità civile
Per il calcolo della percentuale, la Commissione medica deve attenersi a quanto disposto dal sopracitato Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992. Per il calcolo complessivo, innanzitutto, la Commissione dovrà badare a un margine discrezionale di ±5%.
Nel caso in cui ci sia un‘infermità unica, ci si riferisce alla colonna “fissa” nella tabella dell’invalidità civile oppure alla percentuale individuata dalla Commissione.
Se invece una persona è affetta da più patologie oppure ha un’unica patologia che causa infermità multiple, la Commissione deve valutare separatamente ogni menomazione per poi farne una valutazione complessiva (non deve essere una somma aritmetica delle varie percentuali). Dopo di che, si esegue la formula di Balthazard espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2), dove l’invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto.
Invece, se le infermità sono plurime concorrenti (interessano lo stesso organo o apparato), si tiene conto delle percentuali presenti nella tabella. Nel caso in cui non sia possibile, si usa la formula Salomonica: IT = (ST + FP) / 2, cioè l’invalidità totale finale IT è uguale alla metà della somma tra il totale delle percentuali delle singole invalidità ST e il prodotto del calcolo derivante dall’applicazione della formula di Balthazard FP.
Infine, se le infermità plurime concorrenti riguardano un sistema organo-funzionale già interessato da un’invalidità, si usa il metodo Gabrielli: I = (A1 – A2) / A1, cioè l’invalidità totale I è determinata dalla sottrazione dal grado di invalidità preesistente A1 del grado di attitudine residuato dopo la nuova invalidità A2, divisa per la percentuale d’invalidità di partenza.
Tabella invalidità civile: quali patologie?
È possibile consultare la tabella preposta nel sito Handylex.org.
Requisiti pensione di inabilità e assegno mensile invalidità civile
I requisiti necessari per ottenere la pensione di invalidità civile sono:
- il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
- un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- disporre di un reddito annuale personale non superiore a 8.469,63 euro in caso di pensionato singolo e 14.447,42 euro in caso di pensionato congiunto.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di pensione di inabilità ma di assegno sociale. In caso di morte dell’invalido la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.
I requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile (286,81 euro) sono:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.926,35 euro;
- non svolgere attività lavorativa.
Aggiornamento 2021: importi invalidità civile
Per quanto riguarda le pensione dell’invalidità civile per il 2021, è stato registrato un aumento: ora l’importo è di 287,09 euro. Il limite del reddito annuale personale è pari a 4.931,29 euro. Ecco come cambia in presenza di determinate condizioni:
Invalidi civili
- Pensione invalidi civili totali: 287,09 euro, con limite di reddito di 16.982,49 euro;
- Assegno mensile invalidi civili parziali: 287,09 euro, con limite di reddito di 4.931,29 euro;
- Accompagnamento invalidi civili totali: 522,10 euro, senza limite di reddito;
- Indennità di frequenza minori di 18 anni: 287,09 euro, con limite di reddito di 4.926,35 euro.
Ciechi
- Pensione ciechi civili assoluti: 310,48 euro, con limite di reddito di 16.982,49 euro;
- Pensione ciechi civili assoluti ricoverati: 287,09 euro, con limite di reddito di 16.982,49 euro;
- Pensione ciechi civili parziali: 287,09 euro, con limite di reddito di 16.982,49 euro;
- Accompagnamento ciechi civili assoluti: 938,35 euro, senza limite di reddito;
- Indennità speciale ciechi ventesimisti: 213,79 euro, senza limite di reddito.
Sordi
- Pensione sordi: 287,09 euro, con limite di reddito di 16.982,49 euro;
- Indennità comunicazione sordi: 258,00 euro, senza nessun limite di reddito.
Lavoratori con Drepanocitosi o Talassemia Major: 515,58 euro, senza limite di reddito. La pensione di inabilità, invece, ammonta a 287,09 euro, per un limite di reddito personale annuale di 16.982,49 euro.
Inoltre il 2020 ha introdotto l’incremento al milione, dopo che la Corte Costituzionale ha definito insufficiente il precedente importo (285,66 euro mensili) a soddisfare i bisogni primari della vita. L’importo previso della prestazione mensile sale a 652,02 euro al mese, salvo rispettando alcuni limiti reddituali:
- 8.476,26 euro annui per pensionato non coniugato;
- 14.459,90 euro annui per pensionato coniugato.
L’incremento al milione riguarda anche la pensione di inabilità civile: l’importo è di 651,51 euro mensili. I limiti reddituali sono:
- 8.469,63 euro per pensionato non coniugato;
- 8.469,63 euro per redditi propri cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro, in caso quindi di pensionato coniugato.
L’indennità di accompagnamento
Tale indennità, istituita nel 1980:
- non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è subordinata a limiti di reddito;
- è indipendente dall’età della persona;
- è indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
- non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità di accompagnamento spetta quindi agli invalidi civili totali che per malattie fisiche o psichiche si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti di vita quotidiana, necessitano di una assistenza continua. L’indennità di accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalla condizioni reddituali della persona.
In particolare, per avere il beneficio, l’invalide civile al 100% deve:
- essere impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e quindi necessitare di un’assistenza continua non essendo in grado di compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana;
- essere cittadini italiani;
- essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- risiedere in Italia.
Tuttavia, può capire che un invalide civile al 100% sia senza accompagnamento. In questo caso, se:
- si è ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- si percepisce un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Importo indennità di accompagnamento
Ogni anno l’importo dell’indennità di accompagnamento per l’invalidità civile è modificato. Per il 2021, le cifre ammontano a:
- 522,10 euro per gli invalidi civili;
- 938,35 euro per i ciechi civili assoluti.