CONTRASSEGNO PER DISABILI E IL PARCHEGGIO IN EUROPA

Redazione:

Contrassegno per disabili europeo: se sei un automobilista con disabilità e vuoi viaggiare in macchina nei paesi europei, informati sulle caratteristiche del contrassegno europeo del parcheggio disabili e sulle condizioni del suo utilizzo all’interno del paese che desideri visitare.

Contrassegno per disabili

Cos’è il contrassegno per disabili europeo

PARKING CARD FOR DISABLE PEOPLE. È così denominato il contrassegno per disabili europeo che consente alle persone con disabilità della Comunità Europea di usufruire delle facilitazioni per la sosta e la circolazione riservata in ognuno degli stati membri. In Italia, però, non è ancora approvato perché quanto raccomandato dal Consiglio dell’Unione Europea (98/376/CE) del 4 giugno 1998 va in contrasto con quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 30/06/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Quest’ultimo, infatti, non prevede l’esposizione «di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione, per la sola visione del contrassegno». Di conseguenza, l’Italia non ha adottato il Contrassegno Europeo per disabili perché in contrasto con la nostra legge sulla privacy.

La competenza del contrassegno per disabili europeo è dei paesi membri

Contrassegno per disabiliCiò è potuto accadere poiché il contrassegno di parcheggio per disabili e la definizione di disabilità sono ancora di competenza degli Stati membri, anche se si sente sempre più il bisogno di un modello comunitario uniforme poiché l’utilizzazione di un’autovettura diversa dai mezzi di trasporto pubblici costituisce, per molti disabili, il solo mezzo per spostarsi in modo autonomo ai fini di un’integrazione professionale e sociale.

Per questo motivo, è opportuno consentire ai disabili di parcheggiare il loro veicolo senza dover dopo compiere lunghi spostamenti ed è auspicabile che vi sia un modello comunitario di contrassegno di parcheggio per disabili riconosciuto reciprocamente dagli Stati membri, prevedendo caratteristiche di sicurezza per impedirne la falsificazione o la contraffazione.

Contrassegno di parcheggio per disabili: Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea

Il contrassegno per disabili e le raccomandazioni dell’Unione Europea

A tal proposito, attraverso la sua raccomandazione (98/376/CE) del 4 giugno 1998, il Consiglio dell’Unione Europea aveva già raccomandato agli Stati membri per il contrassegno per disabili quanto segue:

  1. «elaborare il contrassegno di parcheggio per disabili loro concesso conformemente alle rispettive disposizioni nazionali secondo il modello comunitario uniforme (…), che può essere utilizzato in parallelo con i contrassegni rilasciati negli Stati membri (…);
  2. riconoscere, dal 1° gennaio 1999, i contrassegni di parcheggio per disabili elaborati in conformità del modello comunitario uniforme da ciascuno Stato membro, in modo tale che il titolare di uno di tali contrassegni possa godere delle facilitazioni di sosta connesse al contrassegno e concessi dallo Stato membro in cui si trova;
  3. concedere il beneficio del contrassegno di parcheggio alle persone la cui disabilità comporta ridotte capacità motorie;
  4. fornire, in base ad una scheda tecnica preparata dalla Commissione, un prospetto delle condizioni di utilizzazione nei diversi Stati membri dell’Unione europea, all’atto del rilascio di un contrassegno di parcheggio per disabili e su richiesta degli interessati;
  5. adottare le disposizioni necessarie affinché i contrassegni di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme siano messi a disposizione al più tardi il 1° gennaio 2000.
  6. informare la Commissione anteriormente al 1° luglio 2000 del seguito dato alla presente raccomandazione».

Nella suddetta raccomandazione, l’allegato disponeva anche le “Disposizioni relative al modello comunitario uniforme del contrassegno di parcheggio per disabili” secondo il seguente modello:

  • A. «Le misure del contrassegno di parcheggio per disabili secondo il modello comunitario uniforme sono le seguenti: altezza: 106 mm, larghezza: 148 mm.
  • B. Il colore del contrassegno è azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro.
  • C. Il contrassegno per i disabili è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del verso.
  • D. Il contrassegno per disabili comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà. 1) La metà sinistra del recto contiene: il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro; la data di scadenza del contrassegno; il numero di serie del contrassegno; il nome e il timbro dell’autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno. 2) La metà destra del verso contiene: la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta «Contrassegno di parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell’Unione europea; la scritta «Modello dell’Unione europea», nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio; sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio (B: Belgio; DK: Danimarca; D: Germania; EL: Grecia; E: Spagna; F: Francia; IRL: Irlanda; I: Italia; L: Lussemburgo; NL: Paesi Bassi; A: Austria; P: Portogallo; FIN: Finlandia; S: Svezia; UK: Regno Unito) circondato dal simbolo dell’Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle. 3) La metà sinistra del verso contiene: 1. il cognome; 2. il nome; 3. la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale; 4. la fotografia del titolare. 4) La metà destra del verso contiene: 1. la scritta: «Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova»; 2. la scritta: «In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli».
  • E. Eccettuate quelle che si trovano nella metà destra del recto, le scritte saranno redatte nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il distintivo di parcheggio.

Se uno Stato membro intende apporre le scritte in un’altra lingua utilizzata nel paese e diversa da una delle seguenti lingue: danese, tedesco, inglese, finlandese, francese, greco, italiano, olandese, portoghese, svedese, spagnolo, può emettere, fatte salve le altre disposizioni previste dal presente allegato, una versione bilingue del contrassegno di parcheggio e utilizzando una delle lingue sopra indicate».

Contrassegno per disabili per il parcheggio: la situazione in Italia

Contrassegno per disabiliIl suddetto testo proposto dal Consiglio d’Europa nel 1998 aveva quindi considerato tutti gli aspetti fondamentali relativi al contrassegno di parcheggio per disabili, ma gli stati membri non avevano l’obbligo di accettare quanto da esso delineato giacché si trattava di una “raccomandazione” e non di una “direttiva”. E l’Italia è tra gli stati membri che non hanno ancora aderito.

Un piccolo cenno di adesione alla raccomandazione si è avuto con la Legge n.120/2010 (“Disposizioni in materia di Sicurezza stradale”). L’art. 58 ha, infatti, modificato l’art. 74 del D.Lgs. 196/2003 che impediva all’Italia di recepire la raccomandazione europea sull’adozione di un contrassegno unico poiché prevedeva che il contrassegno parcheggio invalidi fosse anonimo. Oggi i contrassegni non devono contenere l’apposizione di diciture dalle quali possa essere individuata la persona fisica interessata.

Ciò che non è ancora stato fatto è un regolamento attuativo del Governo. Pertanto, può accadere che una persona con disabilità proveniente dall’Italia e diretta verso un altro paese europeo abbia problemi con le locali autorità giacché il contrassegno italiano non ha le caratteristiche stabilite dalla raccomandazione europea.

Fino all’emanazione del regolamento attuativo del Governo, quando si hanno difficoltà di questo tipo, si deve pagare la multa e ci si può rivolgere al Consolato Generale d’Italia presente del paese visitato se la situazione è di difficile gestione, alla Polizia locale in caso di modesti grattacapi e alle Ambasciate per i ricorsi.

RIFERIMENTI

Consiglio dell’Unione Europea: Raccomandazione (98/376/CE) del 4 giugno 1998

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:167:0025:0028:IT:PDF

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Contrassegno per disabiliArt. 58 (Disposizioni applicabili): 1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169. 2. Ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163. 3. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con l’osservanza delle norme che regolano la materia. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati, anche in relazione all’aggiornamento e alla conservazione.

Art. 74 (Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici): 1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. 2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. 4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, del 3 marzo 2008

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:063:0043:0044:IT:PDF

Legge 29 luglio 2010 n. 120: “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”

Art. 58.  (Modifiche all’articolo 74 del codice in materia  di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide): 1. All’articolo 74 del codice in materia  di protezione dei  dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai  quali  può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione  per  effetto  della sola visione del contrassegno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di diciture dalle  quali  può  essere  individuata  la  persona  fisica interessata»;  b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalità e l’indirizzo della persona  fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento».

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/00292_Legge_29-07-2010_n_120_codice_strada.pdf

••••••••••••••••••••••••••

ARTICOLO A CURA DI:

Simona Petaccia per Diritti Diretti Onlus

Sito Web: www.dirittidiretti.it

••••••••••••••••••••••••••

NOTA BENE

I contenuti di questo articolo sul Contrassegno per disabili sono l’espressione delle conoscenze e del lavoro di ricerca dell’autrice e devono essere considerati come tali, ovvero al solo scopo informativo.

Pertanto, Simona Petaccia si riserva il diritto di non essere responsabile per l’attualità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni fornite.

Di conseguenza, responsabilità riguardo danni causati con l’uso delle informazioni fornite, comprese informazioni incomplete o errate, verranno respinte.

L’AUTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER QUALUNQUE ALTRO USO CHE POTREBBE ESSERE FATTO DEL MATERIALE CONTENUTO NELL’ARTICOLO.

Redazione - Ability Channel
Dal 2011 la redazione di Ability Channel tiene informati i suoi lettori su tutto ciò che riguarda il mondo della disabilità: partendo dalle patologie, passando per le attività di enti ed associazioni, fino ad arrivare a raccontarne la spettacolarità sportiva paralimpica. Ability Channel è l'approccio positivo alla disabilità, una risorsa fondamentale della nostra società.

ARTICOLI CORRELATI

Resta aggiornato

Riceverai nella tua e-mail tutti gli aggiornamenti sul mondo di Ability Channel.

 

Carrozzine per disabili: tutto quello che c’è da sapere

Contenuto sponsorizzato
 

Autonomia e Libertà sinonimi di viaggio

Contenuto sponsorizzato